Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. VI
Art. 239
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dell'art. 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-239