Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. VI

Art. 234

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all'ordine dei privilegi e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.
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