Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. VI
Art. 229
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli articoli 2650 e 2834 del codice relative all'ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ancorchè trascritte successivamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-229