Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. VI
Art. 232
In vigore dal 19 apr 1942
L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall', lett. c), della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-232