Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo I
Art. 19
In vigore dal 19 apr 1942
Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all'autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-19