Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo I

Art. 20

In vigore dal 22 dic 2000
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-20

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