Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo I

Art. 17

In vigore dal 19 apr 1942
I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell'articolo precedente decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-17

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