Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo I
Art. 13
In vigore dal 19 apr 1942
I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta, e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All'atto della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale.
Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l'inventario e redatto dall'ufficiale giudiziario procedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-13