Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo I
Art. 8
In vigore dal 19 apr 1942
La convocazione dell'assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-8