Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo I

Art. 7

In vigore dal 19 apr 1942
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-7

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