Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo I
Art. 7
In vigore dal 19 apr 1942
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-7