Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo I

Art. 6

In vigore dal 19 apr 1942
L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell'autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-6

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