Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo I
Art. 9
In vigore dal 19 apr 1942
Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell' del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.
In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento della deliberazione.
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