Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo I

Art. 12

In vigore dal 19 apr 1942
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo