Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo I
Art. 12
In vigore dal 19 apr 1942
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.
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