Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo I
Art. 21
In vigore dal 19 apr 1942
La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui è registrata la persona giuridica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-21