Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. VI
Art. 233
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni del codice relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata pronunziata sentenza definitiva, ancorchè di primo grado.
La prova testimoniale per gli atti seguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del codice civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.
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