Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. VI
Art. 236
In vigore dal 19 apr 1942
Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall'art. 2778 del codice, esso è preferito a quelli di cui ai nn. 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-236