Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. VI
Art. 228
In vigore dal 19 apr 1942
La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-228