Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. VI

Art. 230

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo quanto è disposto dai successivi , le norme del R. decreto 28 marzo 1929 n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-230

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo