Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. VI

Art. 226

In vigore dal 19 apr 1942
La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli articoli 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.
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