Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo II

Art. 116

In vigore dal 19 apr 1942
L'impugnazione prevista nell', primo comma, del codice non può essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939. I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono più impugnare.
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