Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 111

In vigore dal 19 apr 1942
Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto reale. Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori i controlli dell'autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.
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