Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. VI
Art. 112
AbrogatoIn vigore dal 19 apr 1942 al 19 feb 1983
All'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2682 del codice provvede con decreto motivato il tribunale in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla corte d'appello, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere.
Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2833 del codice. In questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico ministero, le persone che non hanno adempiuto all'obbligo di richiedere l'iscrizione.
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