Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo II

Art. 114

In vigore dal 19 apr 1942
La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, emessa a termine degli del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell' del nuovo codice. Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta nell'ipotesi prevista nell' del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.
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Art. 114 Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. — Testo vigente | Portale Normativo