Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo II

Art. 119

In vigore dal 19 apr 1942
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia. Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.
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