Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo II
Art. 119
In vigore dal 19 apr 1942
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-119