Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo II
Art. 121
In vigore dal 7 feb 2014
Le azioni di reclamo di stato di figlio nato nel matrimonio, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell' del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima del 1° luglio 1939.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-121