Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo II

Art. 126

In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell' del codice del 1865.
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