Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo II
Art. 126
In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell' del codice del 1865.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-126