Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo II

Art. 131

In vigore dal 19 apr 1942
Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969 n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l'art. 381 del nuovo codice.
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