Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. II

Art. 133

In vigore dal 19 apr 1942
La rinunzia all'eredità o al legato, fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice, ancorchè si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data.
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