Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. II

Art. 132

In vigore dal 19 apr 1942
L'erede col beneficio d'inventario può promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 503 del codice anche se l'accettazione, è stata fatta prima del 21 aprile 1940.
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