Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. II
Art. 134
In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione dell'art. 528 del codice è applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari.
L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredità giacente incombe anche sui curatori già nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-134