Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo II
Art. 130
In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione dell'art. 428 del codice e applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1° luglio 1939.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-130