Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo II

Art. 118

In vigore dal 19 apr 1942
Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data.
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