Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. VI

Art. 113

In vigore dal 19 apr 1942
Il reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero. Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte d'appello. Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
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