Art. 119
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo II

Art. 119

293 / 314
In vigore dal 19 apr 1942
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia. Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-119