Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo II
Art. 116
290 / 314In vigore dal 19 apr 1942
L'impugnazione prevista nell', primo comma, del codice non può essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono più impugnare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-116