Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo II

Art. 8

In vigore dal 15 lug 1942
Le punizioni sono: 1° il rimprovero scritto: 2° la riduzione dello stipendio; 3° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio; 4° il rimprovero solenne; 5° la revoca; 6° la radiazione. Le prime due punizioni sono inflitte: a) dal direttore generale dei Servizi antincendi per i comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco e per gli ufficiali in servizio al Ministero; b) dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco per gli ufficiali dipendenti. Le altre quattro punizioni sono inflitte con decreto del Ministro, su motivata proposta della Commissione di disciplina. Di tutte le punizioni è presa nota nello stato matricolare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-8

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