Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 5
In vigore dal 15 lug 1942
Il richiamo verbale ed il rimprovero semplice sono inflitti, senza alcuna formalità, da ogni superiore gerarchico, per le omissioni o mancanze di lieve entità, previa contestazione verbale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-5