Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 15 lug 1942
Ogni superiore ha il diritto e il dovere di ammonire, rimproverare e punire l'inferiore che manchi, ma sarà nel contempo sua cura di prevenire le mancanze dei dipendenti e di evitare ogni atto che possa provocarle. Egli ottiene questo scopo specialmente con la fermezza del carattere e con l'esempio, dimostrando in ogni circostanza di essere, per il primo, rigidamente osservante di tutte le norme disciplinari. Comunque, dalla punizione inflitta, il superiore deve trarre occasione per svolgere un'azione moralizzatrice intesa a ridestare in chi manca il sentimento del dovere. In ogni caso l'intervento punitivo deve essere pronto e tempestivo, tenuto conto dei precedenti e della sensibilità di chi ha mancato e sempre dopo che la mancanza sia stata contestata al responsabile. Il superiore deve astenersi da ogni correzione o punizione, in presenza di altro superiore avente grado più elevato, salvo che ne sia da questi autorizzato.
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