Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 15 lug 1942
Agli ufficiali dei ruoli dei servizi antincendi che vengono meno ai propri doveri sono applicate, salvo la eventuale azione penale, le punizioni di cui ai seguenti articoli del presente capo.
Gli ufficiali avventizi sono sottoposti alle stesse norme disciplinari stabilite per gli ufficiali permanenti, in quanto ad essi applicabili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-7