Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo II

Art. 11

In vigore dal 15 lug 1942
Prima di infliggere una delle punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell' il direttore generale dei Servizi antincendi o il comandante del Corpo dei vigili del fuoco deve invitare l'ufficiale a giustificarsi. Le mancanze sono contestate per iscritto all'interessato, con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue discolpe. La punizione, debitamente motivata, viene comunicata all'interessato per iscritto. Copia della comunicazione è immediatamente rimessa alla Direzione generale dei Servizi antincendi insieme alle giustificazioni, se presentate per iscritto, per essere unite agli atti personali dell'ufficiale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-11

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Art. 11 Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. — Testo vigente | Portale Normativo