Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo II
Art. 16
In vigore dal 15 lug 1942
Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Ministro può ordinare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
L'ufficiale sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura. In quest'ultimo caso il provvedimento di sospensione è adottato con ordinanza del direttore generale dei Servizi antincendi o dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, la sospensione è revocata, e l'ufficiale riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.
Tuttavia l'Amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile l'ufficiale di punizione disciplinare, può provvedere ai sensi delle disposizioni del presente capo.
La stessa norma vale per ogni altra causa di proscioglimento compresa quella del difetto o della remissione della querela.
Qualora, per effetto dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi quarto e quinto, l'ufficiale sia punito con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, deve essergli computato il periodo della sospensione sofferta.
Se gli sia inflitta una sanzione minore, ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, devono essergli restituiti, in tutto o in parte, secondo i casi, gli assegni non percepiti, dedotto quanto alla famiglia fosse già stato eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.
Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'ufficiale, la sospensione è revocata e questi riacquista il diritto agli stipendi non percepiti. Se, invece, sia inflitta una punizione minore, ovvero una sospensione più breve di quella sofferta, è applicabile la disposizione di cui al comma precedente.
L'ufficiale condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la radiazione è sospeso dal servizio con privazione dello stipendio, finché non abbia scontata la pena.
La revoca della sospensione dal grado con privazione dello stipendio fa riacquistare all'ufficiale l'anzianità perduta. Se, durante la sospensione, siano avvenute promozioni non per esame, di ufficiali che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma il primo posto vacante nel grado superiore deve essere conferito, all'ufficiale già sospeso sempre quando sia riconosciuto meritevole della promozione nelle forme prescritte.
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