Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo II
Art. 15
In vigore dal 15 lug 1942
Il rimprovero solenne si applica per recidività abituale nel commettere mancanze e per abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri.
La punizione del rimprovero solenne è decretata dal Ministro, su proposta del direttore generale dei Servizi antincendi, e previo parere della Commissione di disciplina.
Per infliggere il rimprovero solenne, sarà riunita a cura del direttore generale dei Servizi antincendi, presso il Corpo dei vigili del fuoco di Roma una rappresentanza di ufficiali di grado non inferiore al punito; tutti gli ufficiali indosseranno la grande uniforme, eccetto il punito.
L'ufficiale più elevato in grado darà lettura del decreto con il quale viene inflitto il rimprovero.
Questo mezzo morale serve per richiamare il punito ad una maggiore comprensione dei suoi doveri e per dargli una severa ammonizione prima di ricorrere a misure più gravi.
Nel pronunciare il rimprovero solenne, si devono rivolgere al punito opportuni eccitamenti, perché abbia a mutar Condotta.
Storico versioni
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