Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 6
In vigore dal 15 lug 1942
La consegna in caserma consiste nella privazione dei turni di riposo fino ad un massimo di tre ed è inflitta, senza formalità, da ogni ufficiale o sottufficiale di grado superiore a quello del punito previa verbale contestazione della mancanza.
Si incorre nella predetta punizione per le seguenti mancanze:
1° la recidiva, entro tre mesi, nelle lievi mancanze;
2° la pigrizia, la negligenza, la disattenzione in servizio e l'annunciarsi ammalato, senza poi essere riconosciuto tale;
3° la negligenza e la trascuratezza nella pulizia della persona, nel vestiario e nella conservazione del corredo, delle armi e degli oggetti in consegna, nonché l'alterazione della divisa;
4° il procurarsi raccomandazioni di persone estranee alla Amministrazione per cose attinenti alla carriera ed alla qualità di appartenente al Corpo;
5° la lieve insubordinazione;
6° il fumare e conversare in servizio;
7° l'usare modi sconvenienti ed inurbani sia verso gli estranei che verso i colleghi;
8° le altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.
Storico versioni
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