Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 6

In vigore dal 15 lug 1942
La consegna in caserma consiste nella privazione dei turni di riposo fino ad un massimo di tre ed è inflitta, senza formalità, da ogni ufficiale o sottufficiale di grado superiore a quello del punito previa verbale contestazione della mancanza. Si incorre nella predetta punizione per le seguenti mancanze: 1° la recidiva, entro tre mesi, nelle lievi mancanze; 2° la pigrizia, la negligenza, la disattenzione in servizio e l'annunciarsi ammalato, senza poi essere riconosciuto tale; 3° la negligenza e la trascuratezza nella pulizia della persona, nel vestiario e nella conservazione del corredo, delle armi e degli oggetti in consegna, nonché l'alterazione della divisa; 4° il procurarsi raccomandazioni di persone estranee alla Amministrazione per cose attinenti alla carriera ed alla qualità di appartenente al Corpo; 5° la lieve insubordinazione; 6° il fumare e conversare in servizio; 7° l'usare modi sconvenienti ed inurbani sia verso gli estranei che verso i colleghi; 8° le altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. — Testo vigente | Portale Normativo