Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 15 lug 1942
Tutte le mancanze commesse dagli appartenenti al Corpo devono essere punite.
Le punizioni sono mezzi coercitivi e, nel clima di elevazione spirituale creato dal regime fascista, hanno sopratutto valore morale e scopo educativo.
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