Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 4
In vigore dal 15 lug 1942
Oltre alle punizioni disciplinari previste negli , possono infliggersi:
- agli ufficiali, sia permanenti che volontari:
il richiamo verbale;
- ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti:
il rimprovero semplice e la consegna;
- ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari:
il rimprovero semplice.
Contro tali punizioni non è ammesso alcun gravame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-4