Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 4

In vigore dal 15 lug 1942
Oltre alle punizioni disciplinari previste negli , possono infliggersi: - agli ufficiali, sia permanenti che volontari: il richiamo verbale; - ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti: il rimprovero semplice e la consegna; - ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari: il rimprovero semplice. Contro tali punizioni non è ammesso alcun gravame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-4

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