Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo II

Art. 10

In vigore dal 15 lug 1942
La riduzione dello stipendio consiste nella trattenuta di una quota mensile dello stipendio e del supplemento di servizio attivo non superiore ad un quinto e per un periodo di tempo da uno a sei mesi. Le mancanze punite con la riduzione dello stipendio sono: 1° la recidiva nelle mancanze di cui al precedente articolo o la maggiore gravità di esse; 2° il contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico; 3° la lieve insubordinazione; 4° l'assenza dal servizio non giustificata; 5° l'esercizio di qualunque attività od occupazione vietata agli impiegati civili dello Stato; 6° la irregolare condotta; 7° la inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose; 8° la tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente; 9° le altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità. La riduzione dello stipendio implica il ritardo dell'aumento periodico di stipendio per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-10

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