Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 15 lug 1942
Alla moglie ed ai figli minorenni dell'ufficiale sospeso dal grado con privazione dello stipendio, può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo e l'indennità annua di servizio speciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-14