Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo II

Art. 19

In vigore dal 15 lug 1942
Si incorre, senz'altro, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare: a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica, contro l'integrità o la sanità della stirpe, contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro l'economia pubblica, per furto, truffa od appropriazione indebita; b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-19

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Art. 19 Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. — Testo vigente | Portale Normativo