Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 15 lug 1942
Si incorre, senz'altro, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica, contro l'integrità o la sanità della stirpe, contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro l'economia pubblica, per furto, truffa od appropriazione indebita;
b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-19