Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 21
In vigore dal 15 lug 1942
Presso il Ministero dell'interno è istituita una Commissione di disciplina da nominarsi ogni anno dal Ministro.
Detta Commissione è costituita di tre impiegati dei ruoli dipendenti dallo stesso Ministero, di cui uno avente grado non inferiore al quarto, che la presiede, e due scelti tra gli ufficiali di prima classe del ruolo tecnico del servizio antincendi, dei quali uno con funzioni di ispettore. Il Ministro designa tre membri supplenti fra funzionari degli stessi gradi e ruoli.
Un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero dell'interno, di grado non inferiore al nono, disimpegna le funzioni di segretario.
Qualora, durante l'anno, taluno dei membri dello Commissione venga a cessare dalla carica, esso è sostituito per il tempo che rimane al compimento dell'anno.
Se il funzionario o l'ufficiale membro della Commissione di disciplina viene sottoposto a procedimento disciplinare, decade senz'altro dalla carica conferitagli.
Storico versioni
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