Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 26

In vigore dal 15 lug 1942
La segreteria della Commissione di disciplina deve dare avviso alla Direzione generale dei servizi antincendi e all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui all'ultimo comma dell'. La trattazione orale non può aver luogo prima di dieci giorni e oltre trenta da quello in cui l'incolpato abbia ricevuto la relativa comunicazione, se egli risieda nella Capitale, o prima di quindici giorni se risieda altrove. Il direttore generale dei Servizi antincendi, o un suo delegato, interviene a detta trattazione, quale relatore senza voto. L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-26

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Art. 26 Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. — Testo vigente | Portale Normativo